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Sicurezza sul lavoro. Decreto legislativo 106/09 e modifiche al "Testo Unico"
E' entrato in vigore in data 20 Agosto u.s. il Decreto legislativo 106/09, pubblicato sulla Gazzetta U(fficiale n. 180 del 5 Agosto scorso.
il decreto 106/09 integra e corregge le norme del Decreto legislativo 81/2008, il cosiddetto "Testo Unico" in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Di seguito riportiamo alcuni degli elementi più significativi introdotti dal Decreto 106/09:
- Per quanto riguarda il campo di applicazione del decreto 81 (art. 3), le disposizioni nei riguardi delle Cooperative Sociali di cui alla legge 8.11.1991, n. 381 saranno applicate tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività, che verranno individuate con Decreto entro il 31.12.2010.
- Nei confronti dei volontari (art. 3) si applicano le seguenti misure: utilizzo di attrezzature di lavoro conformi, di DPI e della tessera di riconoscimento (quest'ultima in caso prestino la propria opera in un luogo di lavoro in cui si svolgano attività in regime di appalto o subappalto). Se il volontario svolge la propria attività nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, quest'ultimo dovrà fornirgli dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui opera e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate, nonché adottare misure utili ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza tra prestazioni del volontario ed altre attività dell'organizzazione.
- Sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di violazione delle norme riguardanti il contrasto del lavoro irregolare e la salute e sicurezza sul lavoro (art. 14): sarà possibile in caso di impiego di personale non risultante da documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale di lavoratori presenti sul luogo di lavoro nonché per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Il documento di valutazioni di rischi (art. 29) dovrà essere immediatamente rielaborato (cioè entro 30gg dall'evento) in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Per le nuove imprese, invece, vige l'obbligo di redigere il documento di valutazione di rischi entro 90 giorni dall'inizio dell'attività.
Mentre l'obbligo di valutazione dello stress lavoro - correlato (art. 28) decorre dalla elaborazione delle indicazioni necessarie da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (ed in mancaza di queste, tale valutazione sarà comunque necessaria a far data dal 1.08.2010), la valutazione di rischi deve essere integrata fin d'ora dalla valutazione di quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro (v. gli "atipici").
- L'apposizione di data certa sulla valutazione di rischi (art. 28) può essere sostituita, a scelta del datore di lavoro, da una sottoscrizione contestuale del documento in oggetto da parte dello stesso datore di lavoro, RSPP, RLS o RLST e ove nominato, del medico competente.
- Appalti (art. 26): i costi per la sicurezza di cui è necesasrio indicare l'importo fanno riferimento a quelli necessari ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Inoltre, viene specificato che il "duvri" (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni) non va predisposto nei casi di: lavori intellettuali, forniture senza posa in opera e lavori di durata non superiore ai 2 giorni in cui, però, non siano presenti rischi da agenti biologici, atmosfere esplosive, agenti cancerogeni o rischi particolari previsti dall'Allegato XI del D.Lgs. 81/08.
- Formazione dei lavoratori (art. 37): vige anche per i dirigenti (e non più, quindi, per i soli preposti) l'obbligo di formazione.
- Per quanto attiene la sorveglianza sanitaria (art. 41), è venuto meno il divieto di effettuare visite mediche preassuntive. Viene, inoltre, prevista una visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni continuativi, per verificare l'idoneità alla mansione.
- La comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS (art. 18) non dovrà essere più ripetuta annualmente, anche in caso rimanesse lo stesso, ma dovrà essere effettuata in seguito alla prima elezione o se il nominativo cambia.
